Associazione di promozione sociale
“Orchestra Sinfonica Giovanile del Verbano Cusio Ossola”
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
- E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Orchestra Sinfonica Giovanile del Verbano Cusio Ossola” con sede legale nel Comune di Villadossola, all’indirizzo TEATRO Centro Culturale “La Fabbrica” Corso Italia n.13.
- La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 .
Art. 2
Scopi e finalità
- L’Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne, a beneficio dei propri associati e di terzi.
- L’Associazione opera nella provincia del Verbano Cusio Ossola e prevalentemente (quindi non esclusivamente) nel territorio della Regione Piemonte con attività di carattere culturale, artistico, didattico, editoriale e promozionale in campo musicale.
- In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone la realizzazione di concerti e programmi prevalentemente rivolti alla produzione musicale, con particolare riferimento a quella classica, la diffusione di programmi con mezzi radiofonici, televisivi, CD, videocassette, videodischi, CDR ed altre tecnologie.
L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, società ed Enti che perseguano finalità o svolgano attività coincidenti, anche parzialmente, con i propri scopi o siano comunque a questi correlati.
In aggiunta, l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività comunque connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi di cui sopra, con particolare riferimento alle iniziative di produzione propria di organici strumentali e vocali. - Le attività di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono svolte prevalentemente tramite prestazioni libere e gratuite dei propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei Soci.
- L’Associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazione od attività occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può partecipare in ogni forma, anche diretta, alla costituzione ed attività di altri soggetti aventi scopi analoghi o connessi al proprio, qualunque sia la loro natura giuridica.
Art. 3
Soci: tipologia, diritti e doveri
- Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che accettano lo Statuto, condividendone gli scopi e impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli stessi.
- I soci si suddividono in due categorie:
- fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, la loro qualità di soci è permanente, non è pertanto soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
- effettivi od ordinari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio previa presentazione di apposita domanda, la loro qualità di soci è subordinata all’iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale.
La qualifica di socio può essere assunta anche da Enti od Associazioni che si impegnino a perseguire gli scopi statutari.
- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
- I soci hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione e di essere rimborsati delle spese sostenute nello svolgimento delle attività prestate.
- I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
- Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
- La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 4
Soci: criteri di ammissione, recesso ed esclusione
- L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell' interessato. Il diniego va motivato e su di esso si pronuncia anche l’Assemblea dei soci.
- Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo l’avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuale è stabilito dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.
- Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
- Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di:
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito.
- inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
- L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al socio consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario.
- Chiunque perda la qualità di socio non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 5
Organi dell'Associazione
- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo i rimborsi per gli associati di cui al precedente art. 3. comma 4).
Art. 6
Assemblea dei soci
- L'Assemblea è composta da tutti i soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. All’assemblea possono partecipare con diritto di voto solo i soci, maggiorenni di età, in regola con il versamento della quota associativa.
- L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qual volta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Consiglio direttivo od un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno per gli adempimenti relativi al bilancio.
- L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante lettera semplice, fax o posta elettronica inviata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai recapiti annotati nel libro soci.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione fatta per i casi disciplinati dalle disposizioni dei successivi artt. 12) e 13).
- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- Stabilisce e modifica il numero di componenti del Consiglio direttivo;
- nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presidente ;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto economico-finanziario predisposti dal Consiglio direttivo;
- fissa annualmente la quota sociale di adesione;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione su proposta del Consiglio direttivo;
- esprime parere sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi soci.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
Art. 7
Consiglio direttivo
- L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo, i membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci dell'Associazione.
- In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni od altra causa, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione. Nel caso decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea dei soci deve nominare un nuovo Consiglio direttivo.
- Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.
- Il Consiglio direttivo è convocato almeno 3 volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei membri ne faccia richiesta. I relativi avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare dovranno essere comunicati ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
- Il Consiglio direttivo assolve le seguenti funzioni:
- nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo nonchè il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- formula la proposta di esclusione dei soci da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
- nomina, se ritenuto opportuno, il Comitato tecnico artistico e ne predispone il regolamento di funzionamento.
Art. 8
Presidente
- Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere oltre allo stesso Consiglio anche l'Assemblea dei soci.
- Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 9
Risorse economiche
- Le risorse economiche per il funzionamento dell’Associazione provengono da:
- quote associative versate nella misura decisa annualmente dall’Assemblea ordinaria;
- contributi versati spontaneamente dai soci;
- contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali, degli Enti od istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi statutari. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse ai singoli soci. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
- L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dallo Statuto.
Art. 10
Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i soci. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull’amministrazione dell’associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci.
- Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti, in quanto applicabili.
Art. 11
Bilancio
- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno appena concluso ed il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- Entrambi i bilanci saranno entrambi comunicati ai Revisori almeno trenta giorni prima della data di riunione dell’Assemblea Ordinaria che dovrà procedere all’approvazione.
- Entrambi i bilanci vengono approvati entro il mese di aprile dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.
- Entrambi i bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione e nelle eventuali sezioni, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
Art. 12
Modifiche statutarie
- Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi dei soci convocati in Assemblea straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 13
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in Assemblea straordinaria.
- L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà comunque devoluto con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale aventi finalità similari.
Art. 14
Disposizioni finali
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.
Il Presidente dell’associazione viene autorizzato, qualora si rendesse necessario, a compiere tutte le pratiche per il riconoscimento dell’associazione presso le autorità competenti, e rappresenta l’associazione davanti a terzi.
Villadossola, lì 26 ottobre 2006
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente PAOLO RAVAIOLI
Il Segretario ANDREA COTTINI
Provincia V.C.O. – Paolo Ravaioli
Comune di Villadossola – Andrea Cottini
Associazione Musicale Accademia
Paolo Milesi
Associazione Insieme in Musica
Liliana Cecchetti
Associazione Verbania Musica
Emma Lomazzi Caretti
Franco Pallotta
Salvatore Seminara
Stefano Gori
Aurelio Bozzola
Giorgio Benedek